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Antesignano
della battaglia per far riconoscere le Tegnùe come
area protetta è il sub padovano Piero
Mescalchin, autore dei primi filmati dell'affascinante
quanto sconosciuta Chioggia sommersa.
Nel più breve tempo possibile si arriverà alla
costituzione di un organismo che avrà il compito di
realizzare e promuovere progetti per la tutela, ma anche per
la valorizzazione dell'area, secondo le prescrizioni del decreto."
dalla
"Gazzetta Ufficiale" n. 193
del 19 Agosto 2002
Testo del Decreto :
MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista
la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,concernente
la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta
legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del
13 ottobre 2000 della Giunta comunale di Chioggia nelle quali
e' stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della
fauna marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato
del presente provvedimento;
Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale
la Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente
il parere favorevole della locale commissione consultiva;
Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale
la Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente
il parere favorevole della locale commissione consultiva;
Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162,
con il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa
Bonazza Buora e' stata delegato la disciplina generale ed
il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione
delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1.
Per le finalita' in premessa indicate e' istituita una zona
di tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate
dai seguenti punti:
1ª area:
|
A
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45o
14' 10 N
12o 23' 40 E
|
|
B
|
45o
11' 50 N
12o
27' 40 E |
|
|
C
|
45o
10' 30 N
12o 25' 90 E
|
|
D
|
45o
12' 80 N
12o
21' 80 E |
|
2ª
area:
|
A
|
45o
15' 30 N
12o
28' 80 E |
|
B
|
45o
14' 60 N
12o
28' 80 E
|
|
|
C
|
45o
14' 60 N
12o
28' 00 E |
|
D
|
45o
15' 30 N
12o 28' 00 E
|
|
3ª
area:
|
A
|
45o
14' 10 N
12o
29' 90 E |
|
B
|
45o
13' 40 N
12o
29' 90 E
|
|
|
C
|
45o
13' 40 N
12o
29' 10 E |
|
D
|
45o
14' 10 N
12o
29' 10 E |
|
4ª
area:
|
A
|
45o
10' 70 N
12o
31' 70 E |
|
B
|
45o
10' 00 N
12o
31' 50 E
|
|
|
C
|
45o
10' 00 N
12o
30' 70 E |
|
D
|
45o
10' 70 N
12o
30' 70 E |
|
Art.
2.
1. Nelle zone di mare di cui all'art. 1 e' interdetta, in
via sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di
qualsiasi attivita' di pesca.
Art. 3.
1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2002
Il
Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
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